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2009-05-11 -
Antincendi, fuori gioco il nulla osta provvisorio


Sparisce, dopo vent'anni, il NOP (Nulla Osta Provvisorio per la prevenzione incendi). E per il condominio scatta l'obbligo del Cpi, il «certificato» vero e proprio.

Il 10 dicembre 1984, sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 338, veniva pubblicata la legge 818/84, «Nulla Osta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi». Veniva così istituito il Nulla Osta Provvisorio (Nop), che permetteva alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, esistenti alla data di pubblicazione della legge, di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent'anni prima, la legge n. 966 del 26 luglio 1965.

I titolari di un immobile potevano farsi rilasciare il NOP mediante una autocertificazione di rispetto delle prescrizioni di sicurezza minime. La validità del NOP ha finito poi per essere prorogata per altri vent'anni, ma non per tutte le attività in quanto, con il passare degli anni, vari decreti ministeriali hanno regolamentato molte delle 97 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e al rilascio della relativa certificazione di prevenzione incendi elencate nell'allegato B al decreto del ministero degli Interni del 16 febbraio 1982.

Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato pubblicato il Dm 29 dicembre 2005 del ministero dell'Interno «Direttive per il superamento del regime del Nulla Osta Provvisorio». Entro tre anni dall'entrata in vigore del Dm (31 maggio 2006) tutti dovranno avere il Certificato e il NOP non avrà più valore.

Ciò è di fondamentale interesse per gli amministratori di immobili destinati a usi civili: fabbricati residenziali, attività commerciali, uffici e centri direzionali, già in possesso di un Nulla Osta Provvisorio valido. Infatti, con l'entrata in vigore di tale decreto, avvenuta il 1° giugno 2006, dopo vent'anni di proroghe, il NOP viene finalmente superato per tutte quelle categorie di attività di cui al Dm 16 febbraio 1982 (attività 91: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso; attività 92: autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili) per le quali non sono state già emanate altre direttive, al fine di adeguarsi alla normativa di prevenzione incendi e conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi.

Fare in fretta Le incombenze sono numerose a carico degli amministratori immobiliari.

Per il superamento del regime del NOP compete all'amministratore affidare formale incarico a un tecnico abilitato per le procedure del caso ma anche per l'esecuzione dei lavori indicati dall'ufficiale di polizia giudiziario in caso di visita non programmata all'immobile. I termini stabiliti dal verificatore non consentiranno, probabilmente, di indire un'assemblea di condominio ma l'amministratore dovrà far eseguire i lavori necessari per non incorrere in sanzioni, anche penali.

Il mancato adeguamento o mutamento del NOP in Certificato Prevenzione Incendi entro la data ultima di scadenza comporterà l’annullamento del NOP stesso con la conseguenza di dover ripresentare nuova pratica agli uffici competenti al fine del rilascio del certificato nuovo.

Incombenze sempre maggiori per la sicurezza degli stabili. ...







 

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