|
2009-05-11 - SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Cassazione: il conduttore non rispetta il regolamento condominiale? E' responsabile anche il locatore
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11383/2006) ha stabilito che il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che il non avere attivato il suddetto strumento giuridico lo rende a sua volta inadempiente all’obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini.
Cassazione: il condomino esaspera? Lo si può insultare
Il condomino esaspera? Lo si puo' insultare tranquillamente, anche ''a distanza di tempo'': la sua reazione sara' classificata come risposta ad una ''provocazione''. La legittimazione alle offese al condomino maleducato arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a 250 euro di multa per ingiuria continuata a Giovanna D.L., una donna di Lanciano che, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ''lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria dell'imputata stesa ad asciugare'', a distanza di tempo era salita dai condomini e gliene aveva dette quattro. Immediata la denuncia di Stefano e Antonella D.B., ai quali il Giudice di pace di Lanciano, nel maggio 2005, aveva dato ragione multando Giovanna per ingiuria continuata. Il caso e' finito in Cassazione su ricorso della donna, la quale sosteneva di avere agito dietro provocazione per ''fatto ingiusto altrui''. La Quinta sezione penale ha giudicato il ricorso ''fondato'' e ha cancellato la multa ''per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.''. Scrivono gli 'ermellini' nella sentenza 36084 che ''sussiste l'esimente quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante''. Nel caso in questione, da inserirsi tra le ''forti tensioni esistenti tra condomini'', i supremi giudici affermano che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta della ''condotta negligente delle persone offese che lasciavano il loro cane libero di fare i suoi bisogni in balcone e di sporcare la sottostante biancheria dell'imputata, determinandone la pur scomposta reazione verbale'', comunque giustificabile.
Cassazione: apertura del muro perimetrale e uso illegittimo della cosa comune La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9036 del 19 aprile 2006) ha stabilito che costituisce uso illegittimo della cosa comune l'apertura, da parte di uno dei condomini, praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale con lo scopo di mettere in comunicazione, e quindi creare un accesso, a un’area di proprietà esclusiva dello stesso condomino. La Corte ha infatti osservato che un'apertura nel muro perimetrale, costituisce comunque una pertinenza del condominio e, di consenguenza, si porrebbe "un peso sul muro perimetrale comune, cedendosi a favore di soggetti estranei al condominio resistente, il godimento di un bene comune". Precisa infine la Corte che in realtà si costituisce a carico del condominio una servitù "per ottenere la quale è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio".
Cassazione: è reato parcheggiare male l'auto e non spostarla
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 16571/2006) ha stabilito che chi parcheggia male la sua auto e di fatto impedisce il passaggio delle auto dall'interno dello spazio condominiale all’esterno della via pubblica, integra fattispecie di reato. In particolare, hanno osservato i Giudici, si tratta del reato di violenza privata che viene ad integrarsi nel momento in cui il reo priva coattivamente la libertà di determinazione e di azione dell’offeso parcheggiando male la sua auto e rifiutando di spostarla. Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna di un giovane a 10 giorni di reclusione per aver posteggiato la sua auto davanti a un passo carraio di un condominio e che, nonostante le richieste di spostare il mezzo, non aveva spostato la sua auto e anzi aveva chiesto tempo per fare i suoi comodi.
Limiti all'installazione dell'antenna televisiva nei condomini
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini "deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri". Con questa decisione la Corte ha accolto la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che si era visto posizionare l'antenna sulla sua proprietà da parte di un altro condomino.
Condominio: effetti della mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea a uno dei condomini.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza nl 4806 del 7 marzo 2005, hanno affermato che la mancata comunicazione ad uno dei condomini dell’avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta la nullità bensì la semplice annullabilità della relativa delibera. Di conseguenza, qualora questa non venga impugnata entro trenta giorni (che ovviamente per i condomini assenti decorreranno dalla comunicazione, mentre per quelli dissenzienti dalla sua approvazione), sarà da considerarsi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Cassazione: oggetti giù dal balcone, condomino rischia arresto
Rischia una condanna penale, si puo' arrivare persino all'arresto, il condomino che lancia oggetti giu' dal balcone o dalla finestra del proprio condominio. Per fare scattare la pesante sanzione non e' richiesta ''la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone'' e' ''sufficiente'' che la caduta dell'oggetto ''ponga astrattamente in pericolo l'altrui incolumita''. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, stilando il vademecum del 'cortese inquilino', ha respinto il ricorso di Roberta D. P., una 26enne di Ascoli Piceno, 'rea' di aver ''lanciato dal proprio balcone sulla pubblica via rottami di un vaso pieno di terra''. Denunciata dagli inquilini del palazzo, la giovane era stata condannata a 10 giorni di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale, dal Tribunale di Ascoli. Condanna confermata anche dalla Corte di appello di Ancona, nel settembre 2003. Contro la pesante condanna, Roberta ha protestato in Cassazione lamentando che ''apoditticamente''e in maniera ''del tutto presuntiva'' i giudici di primo e di secondo grado avevano affermato che il lancio dal balcone potesse mettere concretamente in pericolo l'incolumita' altrui. Ma la Prima sezione penale, con la sentenza 23182, fa notare che per fare scattare la condanna penale prevista dall'art. 674 del codice penale ''non e' affatto richiesta la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone''. E questo, chiarisce piazza Cavour, ''per la ragione che la norma in questione fa riferimento esplicito alla 'attitudine' delle cose, gettate in un luogo di pubblico transito, a offendere, imbrattare o molestare le persone''. Il che significa, precisano ancora gli Ermellini, ''che la norma configura un reato di mero pericolo, per cui non e' affatto necessario che il gettito delle cose abbia provocato un effettivo danno''.
Obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali
Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 15288 del 21 luglio 2005
L'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini è il frutto di una semplice operazione aritmetica.
Cio' non va confuso con la disciplina posta dall'art. 63 comma 1 disp. att. codic.civ., che richiede l'esistenza di uno stato di ripartizione approvato dell'assemblea condominiale solo al fine di rafforzare le possibilità di tutela del condominio-creditore, consentendogli di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
Adozione di nuove tabelle millesimali – volontà presunta o tacita
Cass. Sez. II Civile, sentenza n. 8863 del 28 aprile 2005
l'allegazione dell'originaria tabella millesimale al regolamento condominiale di natura contrattuale, non può essere modificata se non con il consenso di tutti i condomini, oppure con sentenza del giudice, nella ipotesi espressamente prevista dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del cod. civile. In tal senso è costante la giurisprudenza di questa Corte.
Infatti, rappresentando la tabella millesimale il rapporto fra il valore della proprietà esclusiva ed il valore dell'intero edificio; e non essendo specificati per legge i criteri in base ai quali calcolare tale rapporto, criteri rimessi, pertanto, alla volontà dei condomini; l'inserimento delle tabelle nel regolamento condominiale contrattuale, è chiaramente indicativo dell'intervenuto accordo negoziale dei condomini su tali criteri, da cui la necessità dell'unanimità dei consensi, nell'ipotesi in cui le mutate condizioni dell'edificio o le variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari incidono sui suddetti criteri alternando il rapporto precedentemente definito.
Nella specie, avendo le modificazioni, intervenute nel corso del tempo sugli edifici e sugli immobili di proprietà esclusiva, modificato il rapporto di valori di cui si è detto, come dimostrato dalla diversa quantificazione di millesimi attribuito agli immobili di proprietà esclusiva dei ricorrenti, nel corso degli anni, è necessario che la nuova tabella sia deliberata con il consenso di tutti i condomini e ciò per poterla ritenere efficace anche nei confronti dei condomini assenti o dissenzienti.
La Corte d'Appello NON ha disatteso tale principio; ma ha ritenuto che i ricorrenti, partecipando alle assemblee per tre anni ed effettuando i pagamenti in conformità della nuova tabella, avessero manifestato, per "facta concludentia", quel consenso che avevano espressamente negato in occasione della relativ delibera condominiale.
Caldaia centralizzata: anche condomini staccati pagano le spese di sostituzione
Cassazione , sez. II civile, sentenza 27.01.2004 n° 1420
Le spese di sostituzione della caldaia condominiale devono essere ripartite secondo i millesimi di proprietà e non seconso l’uso che ciascun condomino può farne (Salvo deroga contrattuale attraverso una convenzione che obblighi tutti i condomini).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1420 del 27 gennaio 2004, precisando che tali spese, attenendo alla conservazione, cioè alla tutela dell’integrità materiale e, quindi, del valore capitale dell’impianto comune, esse interessano i condomini quali proprietari dell’impianto, a cui carico la legge (articolo 1123 primo comma Cc) pone l’obbligo di concorrere alle spese, configurando a carico di essi obligationes propter rem, che, nascendo dalla con titolarità del diritto reale sull’impianto comune, sono dovute in proporzione della quota che esprime la misura della appartenenza.
In altri termini, è proprio il nesso che esiste fra il diritto di comproprietà e l’obbligo, che fa si che il quantum del contributo debba corrispondere al valore della quota.
Consegue da ciò che, ove nell’edificio condominiale vi siano locali (ad esempio box-cantine) non serviti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i condomini titolari, soltanto, della proprietà di tali locali, non sono contitolari dell’impianto centralizzato, non essendo questo legato da una relazione di accessorietà, cioè da un collegamento strumentale, materiale e funzionale all’uso o al servizio di quei beni; cosicché, venendo meno il presupposto per l’attribuzione della proprietà comune dell’impianto viene meno anche l’obbligazione propter rem di contribuire alle spese per la conservazione dello stesso.
Tabelle Millesimali approvate in assemblea
Tribunale di Sanremo, Sentenza n°384 del 01/06/2004
Le tabelle millesimali approvate in assemblea senza il consenso di tutti i condomini sono nulle.
Pertanto, ciascun condomino può richiedere senza limiti di tempo l'annullamento della delibera di approvazione, citando in giudizio il condominio e l'amministratore.
Le spese per i balconi aggettanti
Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576
Con la sentenza numero 14576 del 30 luglio 2004 , la Corte di Cassazione ha preso in esame la ripartizione delle spese dovute per quanto riguarda i balconi aggettanti affermando che essi costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e, quindi, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa;
soltanto i rivestimenti ed elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, si debbono considerare beni comuni a tutti.
Con la conseguenza che anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, nell’ipotesi di strutture completamente aggettanti - in cui si può riconoscere alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante e, trattandosi di sostegno, non indispensabile per l'esistenza dei piani sovrastanti - non si può parlare di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti, nè quindi di presunzione di proprietà comune del balcone aggettante riferita ai proprietari dei singoli piani.
Cassazione: il conduttore non rispetta il regolamento condominiale? E' responsabile anche il locatore
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11383/2006) ha stabilito che il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione, ha lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che il non avere attivato il suddetto strumento giuridico lo rende a sua volta inadempiente all’obbligo del rispetto del regolamento di condominio, da ciò derivando la sua responsabilità nei confronti del condominio e degli altri condomini.
Cassazione: il condomino esaspera? Lo si può insultare
Il condomino esaspera? Lo si puo' insultare tranquillamente, anche ''a distanza di tempo'': la sua reazione sara' classificata come risposta ad una ''provocazione''. La legittimazione alle offese al condomino maleducato arrivano dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna a 250 euro di multa per ingiuria continuata a Giovanna D.L., una donna di Lanciano che, esasperata dal cane degli inquilini del piano di sopra che veniva ''lasciato libero di fare i suoi bisogni fuori dal balcone, sporcando in tal modo la biancheria dell'imputata stesa ad asciugare'', a distanza di tempo era salita dai condomini e gliene aveva dette quattro. Immediata la denuncia di Stefano e Antonella D.B., ai quali il Giudice di pace di Lanciano, nel maggio 2005, aveva dato ragione multando Giovanna per ingiuria continuata. Il caso e' finito inCassazione su ricorso della donna, la quale sosteneva di avere agito dietro provocazione per ''fatto ingiusto altrui''. La Quinta sezione penale ha giudicato il ricorso ''fondato'' e ha cancellato la multa ''per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.''. Scrivono gli 'ermellini' nella sentenza 36084 che ''sussiste l'esimente quando la reazione iraconda segua immediatamente il fatto ingiusto altrui mentre, ai fini della configurazione della circostanza attenuante comune, non occorre che la reazione sia immediata, ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante''. Nel caso in questione, da inserirsi tra le ''forti tensioni esistenti tra condomini'', i supremi giudici affermano che la donna non poteva essere punita per avere reagito in risposta della ''condotta negligente delle persone offese che lasciavano il loro cane libero di fare i suoi bisogni in balcone e di sporcare la sottostante biancheria dell'imputata, determinandone la pur scomposta reazione verbale'', comunque giustificabile.
Cassazione: apertura del muro perimetrale e uso illegittimo della cosa comune
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9036 del 19 aprile 2006) ha stabilito che costituisce uso illegittimo della cosa comune l'apertura, da parte di uno dei condomini, praticata nel muro perimetrale dell'edificio condominiale con lo scopo di mettere in comunicazione, e quindi creare un accesso, a un?area di proprietà esclusiva dello stesso condomino. La Corte ha infatti osservato che un'apertura nel muro perimetrale, costituisce comunque una pertinenza del condominio e, di consenguenza, si porrebbe "un peso sul muro perimetrale comune, cedendosi a favore di soggetti estranei al condominio resistente, il godimento di un bene comune". Precisa infine la Corte che in realtà si costituisce a carico del condominio una servitù "per ottenere la quale è necessario il consenso scritto di tutti i partecipanti al condominio".
Cassazione: è reato parcheggiare male l'auto e non spostarla
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 16571/2006) ha stabilito che chi parcheggia male la sua auto e di fatto impedisce il passaggio delle auto dall'interno dello spazio condominiale all?esterno della via pubblica, integra fattispecie di reato. In particolare, hanno osservato i Giudici, si tratta del reato di violenza privata che viene ad integrarsi nel momento in cui il reo priva coattivamente la libertà di determinazione e di azione dell?offeso parcheggiando male la sua auto e rifiutando di spostarla. Con questa decisione la Corte ha confermato la condanna di un giovane a 10 giorni di reclusione per aver posteggiato la sua auto davanti a un passo carraio di un condominio e che, nonostante le richieste di spostare il mezzo, non aveva spostato la sua auto e anzi aveva chiesto tempo per fare i suoi comodi.
Limiti all'installazione dell'antenna televisiva nei condomini
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9393/2005) ha stabilito che il diritto del singolo condomino di installare l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di altri condomini "deve intendersi condizionato alla impossibilità per gli utenti dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri". Con questa decisione la Corte ha accolto la domanda del proprietario di un appartamento condominiale che si era visto posizionare l'antenna sulla sua proprietà da parte di un altro condomino.
Caduta dalle scale condominiali mentre si va al lavoro: no all'infortunio in itinere
Non è indennizzabile l?infortunio in itinere accaduto al lavoratore sulle scale condominiali, mentre si sta andando in ufficio. È quanto deciso dal Tar del Lazio ? Sezione II bis - con sentenza n. 2695 del 13.4.2005; è come dire che anche nella sfortuna bisogna essere fortunati. Il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, all?articolo 12 ? Infortunio in itinere ? aggiunge all?articolo 2 e 210 del testo unico n. 1124 del 30.6.1965 la seguente disposizione: ?Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida?. L?inciso ?percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro?, contenuto nella citata disposizione, è stato interpretato dai giudici amministrativi come percorso che ha inizio da quando il lavoratore si immette nella pubblica via e non da quando chiude la porta della propria abitazione; per intenderci meglio, secondo i giudici il percorso ?abitazione?pianerottolo?scale?portineria? inizio strada? non è indennizzabile. Per i giudici amministrativi, pertanto, l?accezione di ?abitazione?, da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa all?ufficio, non può che comprendere anche le scale condominiali. E, per converso, sempre secondo i giudici, affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico della ?strada? nell?infortunio in itinere, la distanza che il dipendente e? tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall?edificio di cui fa parte la casa di abitazione. Tale convincimento, è scritto nella motivazione, si rivela, invero, vieppiù rispondente alla ratio dell?istituto, che e? quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia. I giudici amministrativi, in effetti, si sono uniformati a quanto già sostenuto sulla questione dalla suprema corte, con sentenza n. 9211 del 9 giugno 2003. In quella sentenza la cassazione, infatti, aveva affermato che l'infortunio "in itinere", come tale indennizzabile nell'ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile - oltre che nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l'indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs.. n. 38 del 2000) presuppone che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato. Per la verità dalla disposizioni legislativa dianzi riferita non risulta in modo così chiaro, come sostengono i giudici della cassazione, che l?infortunio per essere indennizzabile debba verificarsi esclusivamente sulla pubblica via. Certo si può dedurre con ragionevole certezza quanto da essi affermato, ma trattasi appunto di deduzione frutto di un?interpretazione della norma e non della semplice lettura della stessa. È indubbio che l?orientamento giurisprudenziale appena esposto nell?esaminare le questioni legate all?infortunio in itinere pone l?accento sull?elemento rischio ?generico della strada?, sul presupposto che la ?ratio dell?istituto è quello di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia?; così i giudici nella sentenza in esame. Per quanto giuridicamente corretto possa essere l?orientamento giurisprudenziale, il dubbio sul perché non si prenda in considerazione anche l?aspetto ?teleologico? del percorso e, di conseguenza, una sua diversa collocazione, assale chi, nonostante l?infortunio si sia verificato durante un percorso?necessitato?, solo ed esclusivamente per andare in ufficio e non per fatti personali, non vede riconoscersi la relativa indennità. L?uscita di casa, ad un determinato orario, di un lavoratore non risultante in malattia né in ferie né in altro permesso che lo autorizzi a non andare al lavoro, non può non significare che lo stesso si appresta a recarsi in ufficio. Fatti salvi, quindi, gli infortuni che occorrono nella propria abitazione, intesa come appartamento, e gli eventi eccezionali che la norma ritiene come causa di esclusione dell?indennità, non si comprende per quale motivo si debba considerare il percorso dall?inizio della pubblica via e non dall?uscita dalla propria abitazione. I giudici amministrativi considerano, giustamente, le scale come proprietà riferibile pro-quota ai singoli appartamenti, ma tale ragionamento valido da un punto di vista teorico potrebbe appare incomprensibile, ai non addetti ai lavori, da un punto di vista sostanziale. Come sopra riferito, nelle motivazioni della sentenza è detto che ?la ratio dell?istituto è quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia?. Ora, se è vero, com?è vero, che le scale condominiali appartengono anche al singolo condomino, ci si chiede se esse sono da considerarsi sotto la ?rilevante ed diretta responsabilità? dello stesso, o piuttosto, come ambito esterno, quanto meno parziale, alla sua (esclusiva) sfera di privata autonomia (uso di terzi delle scale !), in cui potrebbero verificarsi ?effetti nocivi? di un accadimento. Sulla base di quanto appena osservato, risulta un po? difficile distinguere tra una distorsione della caviglia capitata sulle scale condominiali, con percorso per l?ufficio già iniziato, ed una capitata per strada, verificatesi entrambe con le stesse modalità e senza l?intervento volontario o involontario di terzi. De iure condendo si spera si prendano in considerazione, nella giusta misura, anche gli aspetti appena evidenziati oltre a quelli ai quali attualmente la giurisprudenza è “costretta” a far riferimento sulla base della normativa vigente. (Nota del Dott. Teodoro Elisino)
Condominio: effetti della mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea a uno dei condomini
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza nl 4806 del 7 marzo 2005, hanno affermato che la mancata comunicazione ad uno dei condomini dell?avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta la nullità bensì la semplice annullabilità della relativa delibera. Di conseguenza, qualora questa non venga impugnata entro trenta giorni (che ovviamente per i condomini assenti decorreranno dalla comunicazione, mentre per quelli dissenzienti dalla sua approvazione), sarà da considerarsi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
Cassazione: oggetti giù dal balcone, condomino rischia arresto
Rischia una condanna penale, si puo' arrivare persino all'arresto, il condomino che lancia oggetti giu' dal balcone o dalla finestra del proprio condominio. Per fare scattare la pesante sanzione non e' richiesta ''la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone'' e' ''sufficiente'' che la caduta dell'oggetto ''ponga astrattamente in pericolo l'altrui incolumita''. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, stilando il vademecum del 'cortese inquilino', ha respinto il ricorso di Roberta D. P., una 26enne di Ascoli Piceno, 'rea' di aver ''lanciato dal proprio balcone sulla pubblica via rottami di un vaso pieno di terra''. Denunciata dagli inquilini del palazzo, la giovane era stata condannata a 10 giorni di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale, dal Tribunale di Ascoli. Condanna confermata anche dalla Corte di appello di Ancona, nel settembre 2003. Contro la pesante condanna, Roberta ha protestato in Cassazione lamentando che ''apoditticamente''e in maniera ''del tutto presuntiva'' i giudici di primo e di secondo grado avevano affermato che il lancio dal balcone potesse mettere concretamente in pericolo l'incolumita' altrui. Ma la Prima sezione penale, con la sentenza 23182, fa notare che per fare scattare la condanna penale prevista dall'art. 674 del codice penale ''non e' affatto richiesta la prova di un concreto pericolo per la incolumita' delle persone''. E questo, chiarisce piazza Cavour, ''per la ragione che la norma in questione fa riferimento esplicito alla 'attitudine' delle cose, gettate in un luogo di pubblico transito, a offendere, imbrattare o molestare le persone''. Il che significa, precisano ancora gli Ermellini, ''che la norma configura un reato di mero pericolo, per cui non e' affatto necessario che il gettito delle cose abbia provocato un effettivo danno''.
...
|